IL VINO 7 - LA LEGISLAZIONE ENOLOGICA

In Italia le prime leggi sul vino arrivano negli anni ’60, in particolare la legge per la tutela della Denominazioni d’Origine fu varata nel 1963 su pressione della CEE: prima non esisteva alcuna normativa specifica. L’ultima legge in materia è invece la 164/1992. Lo scenario che si oggi si apre al consumatore è il seguente: esiste una scala della qualità che vede al gradino più basso i cosiddetti vini da tavola, su un gradino intermedio i vini IGT (Indicazione Geografica Tipica) e al vertice i vini DOC e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Tra i dei vini da tavola si trovano quelli semplici che indicano solo Rosso, Rosato o Bianco magari anche con un nome di fantasia, e che eventualmente riportano un’indicazione geografica (ad esempio Vino da Tavola Rosso dell’Emilia), questo implica che almeno l’85% del vino sotto quella dicitura debba provenire da uve coltivate nella località indicata.
La Denominazione d’Origine Controllata e quella Controllata e Garantita si applicano a vini con caratteristiche di qualità superiori determinate sia dall’area di produzione che dalle pratiche di cantina. L’attribuzione di questi marchi è regolata da disciplinari che stabiliscono, per ciascuna zona di produzione le varietà d’uva autorizzate, la resa per ettaro, la resa uva/vino, l’eventuale periodo di invecchiamento, le caratteristiche chimico-fisiche (acidità, alcol) ed organolettiche. Ad esempio per produrre il Barbera D.O.C. dei Colli Piacentini si deve usare almeno l’85% di uve dell’omonimo vitigno impiantati in provincia di Piacenza (il restante 15% deve comunque appartenere a uve autorizzate cresciute nel territorio piacentino) con una resa massima di 13 tonnellate di uva per ettaro di vigneto e con una resa uva/vino massima del 70% (cioè da 100 kg di uva ottengo al massimo 70 litri di vino). I vini DOCG inoltre, prima di essere commercializzati, devono essere sottoposti a prove di laboratorio e all’assaggio da parte di una commissione di esperti. Le dizioni Classico, Superiore e Riserva di cui si possono fregiare solo alcuni vini sono relative, rispettivamente, ad una più stretta area di produzione particolarmente vocata, ad un grado alcolico superiore o ad un più lungo periodo di invecchiamento.
Nel 1992 la nuova legislazione ha introdotto la famiglia delle IGT (Indicazione Geografica Tipica) che vuole essere un livello intermedio tra i vini da tavola e i D.O.C.. I vini di questa famiglia possono riportare, oltre all’indicazione della zona di produzione, anche quella del vitigno usato e dell’annata (ad esempio Lambrusco IGT dell’Emilia vendemmia 2002).
Le diciture DOC,DOCG e IGT vengono rilasciati da un Comitato governativo che delega ai Consorzi di Tutela la vigilanza sulla produzione e commercializzazione dei prodotti aventi il marchio. Gli enti terzi preposti al controllo sono i Ministeri dell’Agricoltura e delle Finanze e l’Amministrazione Sanitaria, che eseguono la raccolta della documentazione e il prelievo di campioni per le analisi.